Alla luce dei parametri di cui all’art. 5 c. 6 legge 898/1970 per la quantificazione dell’assegno divorzile, recentemente la Cassazione ha ritenuto che nella valutazione della disparità reddituale tra le parti, assumesse rilievo la scelta della ex moglie di optare per il part-time pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In sostanza, la Suprema Corte, ritiene opportuno considerare sia il momento in cui la donna ha scelto di svolgere un’attività lavorativa e sia se se la decisione, a favore del tempo parziale, sia avvenuta in autonomia o sia dipesa dalla necessità di far fronte ai bisogni della famiglia.