La Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza del 10 marzo 2021 n. 6550, ha stabilito che in ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile.
Il principio che segue è rinvenibile ai sensi dell’art. 1588 del codice civile che pone a carico del conduttore la c.d. presunzione, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna al conduttore e quindi a lui non imputabile.