Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 febbraio 2021 n. 5422 si sono pronunciate in materia di responsabilità e risarcimento sul c.d. danno caratterizzato dall’eccezionalità e imprevedibilità.
Nella specie, tali peculiarità del danno si riferivano ad un evento meteorologico di notevole intensità che può assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’articolo 2051 cc.
Pertanto, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.