L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 473 del 22 marzo 2021, è tornato ad occuparsi dell’obbligo di corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tacciabili e del correlato obbligo , posto in capo al datore di lavoro, di conservare la documentazione comprovante la regolarità del pagamento.
Nel senso di cui sopra, l’ INL ritiene che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
In altrettanto modo, non è altresì valida la dichiarazione del lavoratore che confermi di essere stato retribuito con modalità conformi al dettato normativo se non vi è stata data prova della dei mezzi di pagamento.