Il codice delle assicurazioni, regolamenta molteplici fattispecie tra cui il verificarsi di un sinistro stradale che vede coinvolto un veicolo o natante non identificato.
In casi simili, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, è possibile ricorrere al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il cui giudizio si svolgerà inevitabilmente in assenza di un contradittore direttamente coinvolto.
Per tali ragioni, il regime probatorio si fonderà su prove rigorose e spetterà al danneggiato che ricorre al Fondo, provare che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del veicolo non identificato. Sul punto, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con l’ordinanza del 12 novembre 2020 n. 25474, la quale ha posto delle significative precisazioni con riguardo all’onere della prova gravante sulla persona danneggiato, disponendo quanto segue: “in ipotesi di incidente stradale causato da un veicolo non identificato, il danneggiato ha l’onere di provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità di esso alla condotta colposa o dolosa di altro veicolo e che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. In merito a tale ultima condizione, non si richiede che il danneggiato compia particolari indagini, ma quantomeno che denunci il fatto alle autorità competenti e che renda loro disponibili tutti gli elementi informativi, in base a un principio di attiva diligenza richiesta al danneggiato.”