La sezione VI Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34086/2020 si è espressa in ordine alla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia. Presupposto necessario che integra gli estremi del reato, è la sussistenza di una situazione giuridica, derivante dal vincolo matrimoniale, o di fatto, nell’ipotesi di un rapporto di convivenza o di stabili relazioni affettive.
Il reato, quindi, è ravvisabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza.
Ciò che è stato escluso- derivandone pertanto l’insussistenza del reato- riguarda la vicenda in cui l’imputato non aveva mai coabitato e tantomeno convissuto con la persona offesa, con la quale si era limitato ad avere una relazione clandestina, fornendo alla stessa un alloggio che era unicamente la base per incontri riservati, cioè in assenza di alcun progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza.