L’alcooltest è un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e impone agli agenti di dare avviso alla persona che vi sia sottoposta delle facoltà di farsi assistere da un difensore. Tuttavia, non vi è l’obbligo per i verbalizzanti di attendere l’arrivo del difensore per procedere all’accertamento, né tantomeno di aspettare un lasso di tempo minimo dall’avviso dato alla persona sottoposta al test.
A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 28/2018 secondo la quale, gli agenti di Polizia sono tenuti unicamente ad avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia senza dover attendere l’arrivo di quest’ultimo per procedere all’effettuazione del test.