La Sezione II Civile della Corte di Cassazione con Ordinanza 16 ottobre 2020 n. 22569, indicava – oltre l’uso pubblico- i presupposti necessari al fine di determinare l’appartenenza di una strada al demanio comunale.
Tra questi, la ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati, l’inclusione nella toponomastica del Comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della Pa nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica.


Stante la sua natura dichiarativa, l’inclusione o la mancata inclusione nell’elenco delle strade comunali, non rappresenta invece, un presupposto di appartenenza da solo sufficiente.