La Sezione III Civile della Corte di Cassazione con la Sentenza 28 settembre -10 novembre 2020 n. 25614 , per effetto della nuova formulazione dell’art. 138 punto 3 Codice delle Assicurazioni Private, ribadisce l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico. A tanto consegue che il Giudice , nel procedere alla liquidazione del danno dovrà accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie di un eventuale concorso del danno biologico ( dinamico-relazione) e del danno morale che andrà pertanto determinato separatamente rispetto al valore del danno biologico.