” Gli atti di tolleranza che, secondo l’art. 1144 CC non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà , comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità“. Il Tribunale di Cagliari- Seconda Sezione Civile – recependo il principio di diritto ricavato dalle pronunce della Corte di Cassazione 4327/2008 e 8194/2001, ha precisato nella recente sentenza sopra indicata che, nei rapporti di carattere familiare, l’elemento temporale che connota l’esercizio delle attività di godimento sul bene conteso, assume minore rilevanza che nelle altre tipologie di rapporti ed è tanto meno significativo quanto più è stretta la relazione parentale che unisce le parti interessate. Con la conseguenza che, il decorso del tempo, nella specie, non è utile al fine del perfezionamento della prescrizione acquisitiva.