Risolto dalle Sezioni Unite un contrasto giurisprudenziale cominciato nei Tribunali di merito poco dopo l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria.

Le Sezioni Unite con la recente pronuncia sopra richiamata hanno enunciato il seguente principio di diritto, risolvendo una questione di massima importanza: ” Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del Dlgs n. 28/2010 i cui giudizi vengono introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione ,e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1) conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.